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Montascale per condomini e appartamenti: quali differenze?

Le barriere architettoniche non dovrebbero più esistere da nessuna parte eppure per chi è in sedia a rotelle queste fanno irrimediabilmente parte della loro quotidianità. Se è vero che molto è stato fatto per agevolare le vite di chi è in sedia a rotelle, è vero anche che c’è molto da fare. La nota positiva sull’argomento riguarda l’esistenza di soluzioni atte al superamento delle barriere architettoniche come i montascale o i traslo-elevatori, sistemi semplici e sicuri che semplificano enormemente gli accessi di chi non può muoversi autonomamente dinanzi a scale, scalinate e altre tipologie di barriere architettoniche. Ovviamente questo genere di sistemi è adattabile a condomini e appartamenti e sì, anche per edifici pubblici. Da un punto di vista tecnico e legale le norme che regolano queste soluzioni sono differenze per cui abbiamo deciso di chiarirle in questa guida, prendendo spunto dalle informazioni prese da un’azienda di Montascale Condomini e Appartamenti a Lucca.

Montascale per condomini: le norme
L’installazione di un servoscala nelle parti comuni di un condominio è una situazione piuttosto ricorrente laddove lo stabile sia stato costruito prima dell’entrata in vigore della normativa contro le barriere architettoniche. La norma consente di installare i servoscale senza ottenere il consenso degli altri condomini, solitamente necessario per tutte le innovazioni. Essa stabilisce che in seconda convocazione occorra una maggioranza di 1/3, innalzata ulteriormente con l’aggiornamento della riforma dei condomini del giugno 2013. La normativa, peraltro, consente di prescindere dal consenso degli altri condomini per l’installazione del servoscala.
La procedura richiede il deposito di una richiesta scritta per la quale si devono attendere almeno tre mesi, trascorsi i quali, senza alcuna delibera in merito, si può procedere ai lavori a proprie spese. Suggeriamo di valutare in modo professionale la fattibilità dell’intervento prima di inviare la richiesta perché alcune strutture condominiali potrebbero non essere adatte al servoscala. Quindi prima di acquistarlo occorre un sopralluogo, offerto dalla maggioranza delle ditte specializzate, che serve proprio a capire le modalità di installazione.

Montascale e traslo-elevatori per appartamenti
Gli appartamenti privati, similmente ai condomini, potrebbero essere caratterizzati da ostacoli che impediscono il passaggio di carrozzine o di persone a ridotta capacità motoria. Questo può verificarsi anche dopo aver acquistato l’appartamento, per una sopraggiunta disabilità o malattia. Quindi sul mercato esistono sistemi adatti alle abitazioni private, di grandezze ridotte e che sono pensati anche per mimetizzarsi con l’arredo. In questo caso sarà buona norma provvedere all’installazione dopo un sopralluogo, acquistando il montascale o traslo-elevatore più adatto alle vostre esigenze e affidandovi al consiglio esperto della ditta specializzata.
In casa le soluzioni sono pensate per ingombrare poco spazio e sostenere il trasporto su piani e attraverso barriere architettoniche senza intervenire con lavori strutturali. Ci sono sistemi dotati di poltroncina, adatti per anziani e persone a ridotta capacità motoria, che servono ad accompagnare la persona tra un piano e l’altro della propria abitazione. I sistemi a piattaforma, invece, trasportano l’intera sedia a rotelle laddove ci fosse spazio a sufficienza. Tieni presente che questi sistemi, come quelli condominiali, si adattano ogni tipo di scala.

Contributi e agevolazioni
La legge per la rimozione delle barriere architettoniche, ovviamente, prevede anche la possibilità di beneficiare di incentivi e agevolazioni statali per l’acquisto di questi supporti fondamentali sia in case private che condomini. Per depositare la richiesta occorre una documentazione che attesti le disabilità o le difficoltà del soggetto destinatario del montascale o del traslo-elevatore assieme a una specifica domanda da depositare presso l’ufficiocomunale competente. Questo genere di aiuti consente di detrarre fino al 50% delle spese di acquisto e installazione oppure un contributo che copre fino al 19% della spesa sostenuta.

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